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Atto di Pignoramento Immobiliare - Le Modifiche all’articolo 560 c.p.c.: La custodia dei beni pignorati

Nel 2019 ci sono state alcune modifiche a proposito del pignoramento immobiliare

Cos’è il pignoramento immobiliare?

Il pignoramento immobiliare è un atto di esecuzione forzata con cui coattivamente il patrimonio del debitore, inteso come insieme di beni in questo caso immobiliari, sono sottratti al fine convertirli in denaro per poter soddisfare i creditori.
Questa procedura avviene quando non esiste la volontà da parte del debitore di adempiere un suo obbligo esistente e comprovato.

È possibile sottoporre a pignoramento immobiliare il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento su beni immobili del soggetto debitore, comprese le loro pertinenze: oltre alla casa in sé, possono essere pignorati anche i mobili che si trovano al suo interno.

Affinchè si definisca il processo di espropriazione e conversione dei beni in denaro, un passaggio fondamentale è costituito della Trascrizione dell’atto di Pignoramento Immobiliare.
L’ufficiale giudiziario avrà il compito di inviare la notifica al debitore e solo quando quest’ultima si sarà perfezionata è possibile procedere alla Trascrizione del Pignoramento Immobiliare presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare).
Dal momento in cui si esegue la Trascrizione dei Pignoramento Immobiliare, il debitore diventa custode dei beni pignorati ed accessori, perdendo eventualmente il diritto di percepire i compensi (art. 559 c.p.c.)

Aggiornamenti circa la Custodia dei beni pignorati

Con riguardo alla custodia dei beni pignorati, la legge n. 12/2019 ha apportato alcune modifiche all’articolo 560 c.p.c..
La prima riforma, con modifica del 2016 all'art. 560 c.p.c., aveva come obiettivo consentire la liberazione dell’immobile pignorato tramite l’intervento del custode, sotto le direttive del giudice dell’esecuzione e procedendo con l’osservazione delle formalità previste dalla legge.

Il giudice dovrà altresì decidere tramite ordine di liberazione dell’immobile, anche quali siano le modalità con le quali il custode dovrà acconsentire all’esame dei beni pignorati in vendita ai soggetti che vorrebbero fare un’offerta d’acquisto.

Le nuove modiche impartite con la riforma del 2019 stabiliscono che il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze fino al decreto di trasferimento.
Tuttavia sono contemplati alcuni casi nei quali il giudice può ordinare la liberazione dell’immobile, ovvero:

- quando ai potenziali acquirenti viene impedito il diritto di visita
- quando il debitore o i suoi familiari commettono delle azioni vendicative che si ripercuotono sull’immobile tenendolo in cattivo stato manutentivo
- in caso di mancata osservanza degli obblighi del debitore
- nell’eventualità il debitore e la sua famiglia non abitino nell’immobile oggetto di pignoramento

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Per l'esecuzione della

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, è necessario rivolgersi ad un’agenzia specializzata.


La fase successiva nonché propedeutica alla trascrizione è costituita dalla produzione della

ex art. 567 c.p.c. entro sessanta giorni dalla data di deposito dell’istanza di vendita.


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